Pubblicità e Diritto percorrono strade parallele che, tuttavia, ed in alcuni momenti, si intersecano. La comunicazione pubblicitaria nasce, e si trasforma, unitamente alle esigenze ed ai contesti economico, politici e culturali nei quali consumatori ed imprese interagiscono tra loro. Tali interazioni hanno coinvolto in maniera sempre più stringente l'ordinamento giuridico, che si occupa di tutelare il consumatore nei propri processi di acquisto, e, nel contempo, di guidare le imprese ad un "invito all'acquisto" trasparente, veritiero e corretto.

 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata chiamata a pronunciarsi sulle informazioni ingannevoli poste in essere dalla Hyundai Motor Company Italy S.r.l.. Tali informazioni sono state diffuse a mezzo stampa attraverso volantini e sul sito internet nell’ambito della campagna pubblicitaria incentrata sul claim “garanzia di 5 anni” applicato alle proprie autovetture. Nella specie il messaggio pubblicitario enfatizzava le caratteristiche generali dell’offerta senza lasciar intendere che vi fossero, per la stessa, dei limiti di estensione ed applicabilità (in particolare alcuni modelli della gamma Hyundai, alcune parti e componenti di autovetture beneficiavano di una garanzia inferiore ai cinque anni). Il professionista, in data 10 agosto 2011, ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. Nelle valutazioni conclusive del procedimento l’AGCM ha ritenuto che gli impegni presi dal professionista non fossero idonei a rimuovere i profili di illegittimità e che la condotta posta in essere fosse da ritenersi ingannevole ai sensi dell’art. 22, poiché il messaggio ometteva informazioni rilevanti, e ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, poiché non era stato riscontrato da parte del professionista un normale grado di competenza e diligenza. Pertanto, nella sua adunanza del 7 dicembre 2011, con provvedimento n. 23079, l’Autorità ha dichiarato che la Società Hyundai Motor Company Italy S.r.l. ha posto in essere pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, e ha irrogato alla stessa una sanzione amministrativa pecuniaria di €50.000.

Dott.ssa Giorgia Mariani

Di seguito il testo integrale del provvedimento

PS7471 – HYUNDAI-GARANZIA 5 ANNI

Provvedimento n. 23079

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Hyundai Motor Company Italy S.r.l. (di seguito anche Hyundai) in qualità di professionista, società operante nella produzione e nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli. Nel 2010, la società ha realizzato un fatturato di circa 460 milioni di euro e ha rilevato una perdita di esercizio pari a circa 5 milioni di euro.

2. Assoutenti, associazione di consumatori, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere da Hyundai, consistente nell’aver diffuso, nel periodo 2010-2011, informazioni ingannevoli nell’ambito della campagna pubblicitaria incentrata sulla “garanzia di 5 anni” applicata alle proprie autovetture.

4. In particolare, l’associazione segnalante lamenta che i messaggi pubblicitari apparsi su numerosi quotidiani ometterebbero di indicare che alcune parti e componenti dell’autovettura godrebbero, in realtà, di una garanzia temporale inferiore a quella (quinquennale) reclamizzata.

5. Nello specifico, nel quotidiano “la Repubblica” del 10 novembre 2010, sul lato destro della pagina, è stato pubblicato il seguente messaggio: “5 ANNI DI TRIPLA FIDUCIA”, accompagnato dalle affermazioni, collocate in fondo alla pagina, sul lato destro: “GARANZIA KM ILLIMITATI – SOS ASSISTENZA STRADALE – CONTROLLI GRATUITI”.

6. Sul sito della casa automobilistica www.hyundai.it, rilevato in data 21 giugno 2011, alla voce “5 ANNI DI GARANZIA”, nulla veniva specificato circa le condizioni di applicazione della stessa. Soltanto alla voce generica “GARANZIA” venivano chiariti i reali limiti di estensione della garanzia offerta. In particolare, alcune parti e componenti delle autovetture beneficiavano di una garanzia inferiore ai cinque anni, dovuta alla loro deperibilità: “batterie (garanzia di due anni/ chilometraggio illimitato) e ricambi (garanzia di 2 anni/chilometraggio illimitato)”.

7. Inoltre, nella campagna pubblicitaria diffusa attraverso quotidiani e volantini a partire dal novembre 2010 non veniva in alcun modo precisato che la garanzia quinquennale si applicava solo ad alcuni modelli della gamma Hyundai. Tale ulteriore limitazione veniva nuovamente specificata solo nel sito www.hyundai.it, nella sezione Garanzia: “garanzia 5 anni modelli i10, i20, i30, ix20, ix35( benzina e diesel ), Santa Fe e Genesis Coupé. Tutti gli altri modelli benzina e diesel garanzia generale 3 anni”.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

1) L’iter del procedimento

8. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 11 luglio 2011, è stato avviato il procedimento istruttorio PS7471, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo.

9. In tale sede, in particolare, veniva ipotizzata l’ingannevolezza dell’informazione diffusa in relazione agli effettivi contenuti dell’offerta commerciale proposta dal professionista in quanto i messaggi, proposti nel 2010 e nel 2011 relativamente alla “garanzia di 5 anni”, non menzionavano l’esistenza di nessuna limitazione e non informavano compiutamente il consumatore che, in realtà, la garanzia convenzionale di cinque anni non si estendeva a tutti i modelli della gamma e componenti dell’autovettura.

10. In risposta alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio, Hyundai ha fatto pervenire una memoria difensiva in data 10 agosto 2011 nella quale, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell’art. 8, del Regolamento, ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.

11. In data 5 ottobre 2011 veniva comunicata al professionista la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.

12. In data 21 ottobre 2011 Hyundai ha trasmesso la propria memoria conclusiva.

2) Le evidenze acquisite

13. Secondo quanto affermato dallo stesso professionista nelle proprie memorie il messaggio è stato diffuso dal marzo 2010 al 9 agosto 2011.

14. Dagli atti al fascicolo è emerso che la garanzia quinquennale non si estendeva a tutti i modelli di autovetture della gamma Hyundai: “garanzia 5 anni sui modelli i10, i20, i30, ix20, ix35( benzina e diesel ), Santa Fe e Genesis Coupè. Tutti gli altri modelli benzina e diesel garanzia generale 3 anni”. Inoltre, la stessa non copriva alcune componenti come la batteria e i pezzi di ricambio, per i quali è prevista una garanzia di due anni.

15. Nel manuale “Garanzia e Manutenzione”, disponibile presso i concessionari Hyundai, veniva riportata la seguente indicazione in relazione alla garanzia quinquennale: “la riparazione o la sostituzione di qualsiasi componente originariamente fabbricato o installato dalla Hyundai su cui siano stati riscontrati difetti nel materiale o nella lavorazione in condizioni normali di utilizzo e manutenzione, con l’eccezione delle voci indicate specificamente nella sezione voci non coperte da garanzia”, cui seguiva l’indicazione delle componenti dell’autovettura soggette a una garanzia diversa da quella quinquennale.

16. Il dettaglio esatto delle limitazioni, cui è sottoposta la garanzia di cinque anni pubblicizzata, inoltre, era riportato nel sito internet www.hyundai.it.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

17. Nelle memorie presentate il professionista ha preliminarmente chiarito che le condizioni di applicabilità del pacchetto servizi “garanzia di 5 anni” sarebbero illustrate dettagliatamente nel sito internet www.hyundai.it e presso i concessionari autorizzati. Il consumatore sarebbe, quindi, messo nella condizione di effettuare le proprie scelte in piena libertà e consapevolezza e, comunque, il messaggio pubblicitario contestato, inerente un servizio accessorio, non sarebbe in grado di influenzare la scelta dei destinatari verso l’acquisto di un bene di notevole rilevanza economica.

18. Nel merito, non si tratterebbe di un bene di consumo di primaria necessità o di beni che, avendo un prezzo di acquisto irrisorio o di valore tale da non incidere sulle capacità di spesa di un soggetto, consentono al consumatore di decidere sulla base della suggestione ingenerata da un messaggio pubblicitario. È un dato di comune esperienza che l’acquisto delle autovetture, da parte del potenziale acquirente, avviene dopo aver proceduto ad analisi comparative con prodotti concorrenti ed aver acquisito informazioni sulla stampa di settore.

19. La garanzia quinquennale è stata applicata, tra marzo e novembre 2010, a tutti i veicoli appartenenti alla nuova gamma commercializzata rimanendo, così, esclusi solo i vecchi modelli non più in produzione o alcuni rimasti in vendita presso i concessionari. A partire da marzo 2010, Hyundai offre sui veicoli modello ix35 una garanzia di cinque anni commercializzata sotto il logo “5 anni di tripla fiducia” e, nel corso del periodo marzo – novembre 2010, tale garanzia è stata progressivamente estesa a tutta la gamma di veicoli di nuova commercializzazione, ossia ai modelli i10, i20, ix20, i30, Genesis Coupè, Santa Fe.

20. La garanzia quinquennale copre l’intero veicolo senza limitazione di chilometraggio e include altri due servizi accessori (assistenza stradale e controlli gratuiti); inoltre, la garanzia non copre gli interventi di manutenzione ordinaria, le parti soggette a normale usura e deterioramento e i danni causati da negligenza nell’utilizzo del proprio veicolo.

21. La casa automobilistica limita a due anni la garanzia sulla batteria in quanto essa costituisce un componente soggetto ad usura e deterioramento. Inoltre, la garanzia biennale copre solo i pezzi di ricambio sostituiti fuori dalla garanzia (ad es. quelli sostituiti in seguito ad un incidente stradale), in tutti gli altri casi si applica la garanzia quinquennale.

22. Infine, la garanzia quinquennale copre anche la verniciatura, eccezion fatta per i difetti derivanti da agenti esterni (garantiti due anni) e quelli estetici non imputabili a difetti di fabbrica (garantiti tre mesi).

IV. GLI IMPEGNI PRESENTATI DAL PROFESSIONISTA

23. In data 10 agosto 2011, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell’art. 8, del Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.

24. Gli impegni proposti dal Professionista con riferimento ai contenuti del messaggio si sostanziano nelle seguenti proposte: “ogni volta che compare il logo “5 anni di garanzia”, o comunque ogniqualvolta viene fatto riferimento a tale garanzia Hyundai si impegna a specificare le limitazioni alla garanzia laddove lo strumento di diffusione del messaggio lo consente e in ogni caso a pubblicare con il dotato rilievo un rinvio al proprio sito web, ed in particolare alla pagina di tale sito nella quale vengono pubblicati i termini esatti della garanzia e delle esclusioni dalla medesima. Tale rinvio avrà il seguente contenuto: «condizioni e limiti della garanzia sul sito www.hyundai.it»”.

27. Hyundai ha adottato tali misure a partire dal 9 agosto 2011.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso stampa, in data 24 ottobre 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 26. Con parere pervenuto in data 23 novembre 2011 la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: la pratica commerciale diffusa sui mezzi di comunicazione è idonea a raggiungere gruppi più ampi di consumatori, come nel caso in esame, attesa la natura dell’offerta pubblicizzata che – trattandosi di un servizio di natura accessoria rispetto all’acquisto di un veicolo della gamma Hyundai, consistente in un pacchetto di servizi denominato “garanzia di 5 anni” reclamizzato dal professionista per offrire agli utenti-clienti più garanzia e più vantaggi – ha ricadute sulla sensibilità dei soggetti chiaramente individuabili in ragione del loro interesse, a vario titolo, ad acquistare tale pacchetto di servizi in abbinamento ad un veicolo della suddetta casa automobilistica, inducendo il consumatore medio in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, a svantaggio, probabilmente, di altre offerte similari presenti sul mercato;

i contenuti dell’informazione pubblicitaria, così come sopra riportati, non sono completi ed esaurienti atteso che il consumatore deve essere posto nella condizione di avere chiara e immediata contezza delle informazioni sulle caratteristiche principali per valutarne l’effettiva convenienza e determinarsi all’acquisto rispetto ad altre offerte del mercato, con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, nonché alla sua reale esistenza.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

27. Oggetto del presente procedimento sono i messaggi diffusi a mezzo stampa e attraverso volantini negli anni 2010-2011 da Hyundai che, con riguardo alla “garanzia di 5 anni”, omettono di indicare i reali limiti di estensione e applicabilità della garanzia offerta che ha una durata inferiore per alcuni modelli della gamma oltre che per alcune componenti dell’autovettura quali la batteria e i pezzi di ricambio.

28. In particolare, il messaggio pubblicato su “la Repubblica” del 10 novembre 2010: “5 ANNI DI TRIPLA FIDUCIA” posto nel lato destro della pagina e accompagnato dalle affermazioni: “GARANZIA KM ILLIMITATI – SOS ASSISTENZA STRADALE – CONTROLLI GRATUITI”, enfatizza le caratteristiche generali dell’offerta pubblicizzata senza lasciar intendere che, per tale offerta, invece, erano previsti dei limiti di estensione ed applicabilità.

29. Sul punto, non rileva quanto l’operatore ha eccepito nella propria memoria circa la possibilità, offerta al consumatore, di reperire tutte le informazioni in un momento successivo alla visione del messaggio pubblicitario, ovvero attraverso il sito www.hyundai.it o recandosi presso un concessionario. Infatti, la circostanza che l’acquirente possa acquisire ulteriori informazioni in un momento successivo non è idonea a sanare le omissioni informative contenute nel messaggio che è in gran parte incentrato sulla rilevanza della garanzia di cinque anni offerta da Hyundai sulle sue autovetture.

30. Il legislatore, ha inteso, infatti, salvaguardare la libertà di autodeterminazione dell’acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa. Si sottolinea, in merito, che la consultazione di fonti alternative, prima di recarsi presso i rivenditori, da parte di un potenziale acquirente è solamente eventuale e si concretizzerebbe, comunque, in una fase successiva rispetto a quella in cui il soggetto viene “agganciato” dal claim.

31. Va, inoltre, rilevato che, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume rilievo anche l’omissione di specificazioni necessarie a rendere oggettivamente intelligibile nella sua effettività il messaggio, ovvero la piena conoscenza delle reali caratteristiche e limiti di applicazione dei servizi di assistenza accessori offerti, poiché detta omissione incide direttamente sul requisito della correttezza e indirettamente anche sul requisito della veridicità che risulterà, in difetto di dette necessarie specificazioni, soltanto formalmente sussistente, con pregiudizio per il consumatore.

32. In tale ambito, non può assumere carattere esimente quanto affermato dal professionista in merito alla asserita scarsa incidenza dei servizi accessori sulla scelta di un consumatore verso l’acquisto di un bene di notevole rilevanza economica. Sul punto si segnala che se è pur vero che le limitazioni della garanzia previste sono relative alla batteria, ai pezzi di ricambio ed ai modelli di automobili meno recenti è altresì vero che l’indicazione assoluta dei 5 anni di garanzia, senza alcuna allerta circa l’esistenza di limitazioni alla stessa, induce il consumatore a ritenere che tale garanzia copra l’intera autovettura e sia estesa a tutti i modelli. Pertanto, anche in considerazione del fatto che la concorrenza nel settore della vendita di automobili si svolge, oltre che sulla variabile prezzo, anche sull’assistenza post-vendita e, in particolare, sulle prestazioni accessorie offerte, tra cui l’estensione della garanzia, qualunque omissione informativa o inesattezza nella percezione della convenienza economica dell’offerta assume, in siffatto contesto, una rilevanza non trascurabile.

33. Con riferimento agli impegni presentati dal professionista in data 10 agosto 2011 (cfr. punto 26) si ritiene che costituiscano la semplice rimozione dei profili di scorrettezza che discenderebbero dall’adozione di un provvedimento inibitorio a conclusione del presente procedimento. Infatti, la semplice specificazione delle reali condizioni di applicazione e delle limitazioni della garanzia di 5 anni peraltro “laddove lo strumento di diffusione del messaggio lo consenta”, unitamente al rinvio alla pagina del proprio sito web costituiscono un comportamento che il professionista avrebbe comunque dovuto tenere nel rispetto del Codice del Consumo. Negli impegni nessuna ulteriore misura è stata prevista per attenuare gli effetti della pratica, eventualmente sanando l’eventuale pregiudizio arrecato ai consumatori che sono stati indotti in errore dall’ingannevolezza delle informazioni diffuse.

34. Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che gli impegni proposti dal professionista nel corso del procedimento non possano essere accolti in quanto inidonei a rimuovere i profili di illegittimità della pratica commerciale contestata e sussiste, peraltro, nel caso di specie, l’interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’infrazione.

35. La condotta descritta risulta, pertanto, ingannevole ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo in quanto nel messaggio contestato vengono omesse informazioni rilevanti per valutare la reale convenienza dei servizi offerti nel pacchetto “garanzia di 5 anni” che costituisce il claim ricorrente della campagna pubblicitaria in esame.

36. Il comportamento oggetto del presente procedimento, si presta, infine, a una valutazione di scorrettezza anche ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, per il quale una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta”. In merito alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie, da parte di Hyundai, il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere dal professionista. Questi, infatti, è un importante operatore presente da lungo tempo nel settore delle vendita di autovetture, molto conosciuto dai consumatori e dal quale è legittimo attendersi una particolare attenzione alla qualità e completezza delle informazioni veicolate nell’ambito della propria attività comunicazionale.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

37. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

38. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

39. Ai fini di garantire l’effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo si considera che Hyundai è un importante operatore nel settore del commercio di autovetture, con un fatturato, nel 2010, di circa 460 milioni di euro e circa 55.000 veicoli venduti globalmente nel periodo di riferimento (da marzo 2010 ad agosto 2011).

40. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della capacità di penetrazione dei messaggi che, in ragione delle modalità di diffusione, attraverso quotidiani a tiratura nazionale e volantini, sono suscettibili di aver raggiunto un numero elevato di destinatari.

41. Per quanto riguarda, infine, la durata della violazione, si considera che, come emerge dalla documentazione in atti, i messaggi sono stati diffusi da marzo 2010 fino al 9 agosto 2011.

42. Considerati tali elementi, si ritiene di quantificare nei confronti di Hyundai una sanzione amministrativa pecuniaria di base pari a 60.000 € (sessantamila euro). Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Hyundai nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, consistente nell’aver omesso di precisare, nei messaggi diffusi attraverso quotidiani e volantini negli anni 2010-2011, che la garanzia convenzionale di cinque anni non si applicava a tutti i modelli della gamma e non includeva l’intera autovettura, in quanto per alcune componenti la stessa aveva una durata inferiore, risulta scorretta ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Hyundai Motor Company Italy S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Hyundai Motor Company Italy S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell’art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell’illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Alberto Nahmijas Giovanni Pitruzzella

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